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Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 50Riserve tecniche per rendite diverse da quelle ai sensi della LAINF
(art. 54 e 69 cpv. 1 lett. f OS)
Le riserve tecniche per le rendite che non rientrano nell’articolo 49 capoverso 1 devono essere determinate secondo i principi seguenti:
a.
al giorno di riferimento comprendono i pagamenti dovuti sotto forma di rendita dopo tale data per tutti i casi di sinistro che comportano il diritto a una rendita sorto prima di tale data;
b.
i pagamenti includono le indennità di rincaro per le rendite che devono essere adeguate al rincaro;
c.
le riserve tecniche per le rendite non possono risultare inferiori a quelle ottenute dall’attualizzazione dei pagamenti con la curva di rendimento senza rischio; sono fatte salve le deroghe per motivi particolari.