Ordinanza della FINMA
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Art. 52 Ripartizione delle riserve tecniche per prodotto assicurativo
(art. 54 OS) 1 Le riserve tecniche che riguardano l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie devono essere costituite e gestite per ogni prodotto assicurativo. 2 Oltre alle riserve di sicurezza e di compensazione specifiche ai prodotti, possono essere costituite riserve di sicurezza e di compensazione per l’intero portafoglio di assicurati dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie, purché tali riserve non siano finanziate dagli assicurati o lo siano solo in misura limitata. |