Ordinanza della FINMA
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Art. 53 Riserve di senescenza
(art. 54 e 69 cpv. 1 lett. d OS) 1 Se un prodotto assicurativo è soggetto a ripartizione temporale, deve essere costituita una riserva di senescenza che garantisca a lungo termine la ripartizione in considerazione dei flussi di pagamento futuri. 2 Occorre tenere conto delle incertezze legate alle ipotesi e ai metodi come pure al verificarsi dei sinistri prevedendo margini di garanzia adeguati, salvo se tali incertezze sono già state considerate in misura sufficiente con la costituzione di riserve di sicurezza e di compensazione. |