Ordinanza della FINMA
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Art. 54 Scioglimento e impiego delle riserve tecniche non più necessarie
(art. 154a OS) 1 Le riserve tecniche non più necessarie possono essere sciolte solo a favore dell’impresa di assicurazione, se quest’ultima fornisce la prova di averle finanziate. Altrimenti devono essere sciolte a favore degli assicurati. 2 In caso di scioglimento a favore degli assicurati devono essere impiegate le riserve tecniche a favore degli assicurati che le hanno finanziate. Se tale ripartizione non è possibile, devono essere utilizzate secondo criteri logici a favore di una parte del portafoglio o dell’intero portafoglio di assicurati dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie. 3 Lo scioglimento e l’impiego di riserve tecniche non più necessarie devono essere autorizzati dalla FINMA, salvo se sono già disciplinati nel piano d’esercizio. |