Ordinanza della FINMA
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Art. 55 Riserve tecniche per la riassicurazione attiva
(art. 54 OS) Alle riserve tecniche che riguardano la riassicurazione attiva dei contratti assicurativi gli articoli 28–39 e 42–51 si applicano per analogia. Gli articoli 40, 41 e 52–54 non si applicano. |