Ordinanza della FINMA
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Art. 58 Considerazione del fondo delle eccedenze nell’importo legale del patrimonio vincolato nell’assicurazione sulla vita
(art. 54 cpv. 4 e 56 cpv. 1 lett. a OS) Nell’assicurazione sulla vita, rientra nelle riserve tecniche di cui all’articolo 56 capoverso 1 lettera a OS solo la parte del fondo delle eccedenze la cui distribuzione deve essere necessariamente prevista da obblighi contrattuali o ai sensi del diritto in materia di vigilanza. |