Ordinanza della FINMA
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Art. 60 Determinazione dell’importo legale del patrimonio vincolato
(art. 54 cpv. 4 e 71 OS) 1 Per riserve tecniche di volta in volta attuali secondo l’articolo 71 capoverso 1 OS s’intendono le riserve tecniche che l’impresa di assicurazione determinerebbe se in tale momento fossero allestiti i conti. 2 Se ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 OS la FINMA ha ammesso che nel corso dell’anno venga effettuata una stima fondata, essa deve essere prudente. |