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Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 60Determinazione dell’importo legale del patrimonio vincolato
(art. 54 cpv. 4 e 71 OS)
1 Per riserve tecniche di volta in volta attuali secondo l’articolo 71 capoverso 1 OS s’intendono le riserve tecniche che l’impresa di assicurazione determinerebbe se in tale momento fossero allestiti i conti.
2 Se ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 OS la FINMA ha ammesso che nel corso dell’anno venga effettuata una stima fondata, essa deve essere prudente.