Ordinanza della FINMA
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Art. 61 Valori che presentano un rischio di controparte: classificazione della solvibilità
(art. 69a e 79 cpv. 4 OS) 1 Se i valori soggetti al rischio di controparte devono essere attribuiti a un patrimonio vincolato, ai sensi dell’articolo 69a OS le imprese di assicurazione devono verificare e monitorare in maniera costante la solvibilità di tali valori, nonché documentarla. 2 A tal fine, ogni valore che presenta un rischio di controparte deve essere categorizzato in una delle seguenti classi di solvibilità:
3 Oltre alla solvibilità del debitore, nella classificazione di un valore in una classe di solvibilità occorre considerare eventuali caratteristiche particolari del valore. |