Ordinanza della FINMA
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Art. 62 Valori che presentano un rischio di controparte: metodi e principi della classificazione
(art. 69a e 79 cpv. 4 OS) 1 Per la classificazione dei valori che presentano un rischio di controparte nella corrispondente classe di solvibilità, l’impresa di assicurazione può utilizzare unicamente:
2 Per quanto concerne il riconoscimento delle agenzie di rating, l’articolo 6 capoversi 1–3 dell’ordinanza del 1° giugno 20127 sui fondi propri si applica per analogia. 3 Se un’impresa di assicurazione utilizza rating di agenzie di rating riconosciute, essa deve valutare, nel quadro di una verifica della diligenza, se il rating corrispondente è adeguato alla stima della solvibilità. L’impresa di assicurazione può escludere dalla verifica della diligenza le posizioni non rilevanti. 4 Né la verifica della diligenza né l’utilizzo di proprie stime della solvibilità possono comportare una classificazione più favorevole rispetto a quella di un’agenzia di rating riconosciuta. Se il valore presenta un profilo di rischio più elevato rispetto al rating di un’agenzia di rating riconosciuta, deve essere classificato in una classe di solvibilità inferiore. 5 L’utilizzo dei rating delle agenzie di rating riconosciute come pure delle proprie stime della solvibilità non deve avvenire in maniera selettiva, bensì secondo un approccio coerente. |