Art. 74 Prestito di valori mobiliari e operazioni pensionistiche: requisiti
(art. 75 OS) Se i valori di un patrimonio vincolato devono essere inclusi nel prestito di valori mobiliari o nelle operazioni pensionistiche, si applicano le seguenti disposizioni: - a.
- gli accordi contrattuali devono prevedere, su base quotidiana, una garanzia integrale da parte della controparte dell’impresa di assicurazione;
- b.
- occorre assicurare che le garanzie che la controparte deve fornire siano esclusivamente elementi idonee all’attribuzione al patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 79 OS;
- c.
- le garanzie devono essere fornite in una forma che assicura il rispetto dei requisiti per l’attribuzione al patrimonio vincolato; le garanzie devono poter essere valutate e negoziate con cadenza giornaliera e non possono essere state emesse dalla controparte o da imprese dello stesso gruppo né fare riferimento ad essa; tali requisiti non si applicano ai titoli accettati dalla Banca nazionale svizzera (BNS), in conformità alle sue linee guida, come garanzie per le operazioni di pronti contro termine «repo»;
- d.
- le garanzie ricevute devono essere attribuite al patrimonio vincolato interessato, ma non vengono considerate nella determinazione del valore computabile a causa dell’obbligo di restituzione;
- e.
- in caso di prestito di valori mobiliari, occorre tenere conto di eventuali differenze di qualità tra i titoli prestati e i titoli ricevuti mediante un’adeguata copertura eccedente a favore dell’impresa di assicurazione;
- f.
- le operazioni di pronti contro termine «repo» sono ammesse per coprire un fabbisogno di liquidità a breve termine; le operazioni di pronti contro termine «reverse repo» sono ammesse per effettuare un investimento garantito a breve termine della liquidità in eccesso.
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