Ordinanza della FINMA
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Art. 79 Ammontare della cauzione
1 Per l’assicurazione sulla vita, la cauzione che un’impresa di assicurazione estera deve depositare ammonta almeno a:
2 Per l’assicurazione contro i danni, la cauzione ammonta al massimo al 5 per cento delle riserve tecniche per gli affari svizzeri, ma almeno a:
3 La FINMA decide, nel quadro dell’autorizzazione, la frazione delle riserve tecniche che deve essere depositata a titolo di cauzione secondo il capoverso 2. |