Ordinanza della FINMA
|
Art. 84 Assegnazione alle riserve legali da utili
(art. 26 cpv. 1 LSA) Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell’utile annuale finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto. |