Ordinanza della FINMA
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Art. 90 Altri dati nel registro
(art. 182d e 184 OS) 1 Se disponibile, il numero IDI degli intermediari assicurativi non vincolati viene pubblicato nel registro. 2 Se l’intermediario assicurativo esercita un’attività secondo l’articolo 182a capoverso 2 OS, il nome del sito Internet o di un altro mezzo elettronico viene pubblicato nel registro. |