Ordinanza della FINMA
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Art. 94 Comunicazione di processi interni al gruppo: definizioni
(art. 194 e 204 OS) 1 Le comunicazioni ad hoc riguardo a processi interni al gruppo nei gruppi e nei conglomerati assicurativi designano i rapporti da presentare prima che tali processi espletino i loro effetti giuridici secondo l’articolo 194 capoverso 1 primo periodo OS. 2 Le comunicazioni sullo stato designano i rapporti da presentare ogni anno sullo stato dei processi secondo l’articolo 194 capoverso 1 secondo periodo OS. |