Ordinanza della FINMA
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Art. 95 Comunicazione di processi interni al gruppo: valori minimi
(art. 193 cpv. 2, 194 e 204 OS) 1 I valori minimi secondo l’articolo 193 capoverso 2 OS si riferiscono al capitale proprio del gruppo o del conglomerato assicurativo pubblicato nel rapporto annuale; essi ammontano:
2 Se nel corso dell’anno lo stato o la struttura dei processi interni al gruppo cambia in maniera significativa a causa di processi non soggetti all’obbligo di comunicazione, nel corso dell’anno occorre presentare alla FINMA una comunicazione sullo stato. 3 Se i processi interni al gruppo individualmente non soggetti all’obbligo di comunicazione sullo stato assumono una portata considerevole, il gruppo o il conglomerato assicurativo deve riportarli in via aggiuntiva nella comunicazione sullo stato per ogni categoria secondo l’articolo 193 capoverso 1, precisandone la quantità e l’importo totale. |