Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 97Funzione attuariale a livello di gruppo: contenuto del rapporto
(art. 24 LSA, art. 195 OS)
1 Il rapporto deve presentare la situazione attuale e le possibili evoluzioni del gruppo o del conglomerato dal punto di vista attuariale. Deve considerare segnatamente le evoluzioni attuariali che mettono in pericolo la situazione finanziaria del gruppo o del conglomerato assicurativo.
2 Il rapporto deve contenere le informazioni necessarie sulle voci del bilancio esposte a rischi assicurativi, in particolare sulle riserve, e sui rischi associati a tali voci del bilancio in cui incorrono il gruppo o il conglomerato assicurativo e le unità giuridiche rilevanti del gruppo o del conglomerato. Devono essere presentate le corrispondenti voci sia del bilancio SST sia del bilancio in conformità al conto annuale del gruppo o del conglormerato.
3 Il rapporto deve includere in particolare le informazioni seguenti:
a.
una valutazione che indichi se le riserve tecniche sono sufficienti;
b.
l’indicazione delle principali ipotesi e dei metodi applicati per valutare le voci di bilancio attuariali e i rischi associati a tali posizioni, come pure una valutazione dell’adeguatezza di tali ipotesi e metodi;
c.
una visione d’insieme a livello di gruppo dei metodi e dei modelli attuariali applicati nella valutazione interna della situazione riguardo ai rischi e della solvibilità;
d.
l’indicazione concernente la sensibilità con cui le voci di bilancio attuariali e i rischi assicurativi reagiscono ai cambiamenti delle principali ipotesi e l’effetto di tali cambiamenti sulla solvibilità del gruppo o del conglomerato; e
e.
una valutazione dell’adeguatezza del programma di riassicurazione del gruppo o del conglomerato in relazione alle voci di bilancio attuariali e ai rischi assicurativi.