Art. 138 Eccedenza finale
- 1Se il contratto di assicurazione sulla vita prevede una quota di eccedenze finale, bisogna costituire a questo effetto una riserva individuale distinta che deve essere alimentata annualmente. La quota di eccedenze finale non può derivare soltanto dal reddito alla scadenza del contratto.
- 2La quota di riserve per la quota di eccedenze finale che diviene libera a seguito di scioglimento totale o parziale del contratto di assicurazione sulla vita prima della sua scadenza a causa di decesso o riscatto deve essere accreditata al fondo delle eccedenze, a meno che non venga versata allo stipulante.
- 3Se la quota di eccedenze finale è la componente eccedentaria più importante del contratto, l'impresa di assicurazione deve assicurare contrattualmente allo stipulante che in caso di decesso o di riscatto riceverà una parte adeguata della quota di eccedenze finale cumulata.
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