Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione privatedel 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2016) |
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Art. 216b Disposizioni transitorie della modifica del 25 marzo 2015
1Le doppie funzioni esistenti ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 devono essere eliminate entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015. Rimangono valide le eccezioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 autorizzate secondo il diritto anteriore. 2Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che sono stati autorizzati dalla FINMA prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015 restano invariati per la loro rispettiva durata residua. 3La FINMA stabilisce la data in cui il rapporto sulla situazione finanziaria di cui all'articolo 111a deve essere pubblicato per la prima volta e la data in cui l'articolazione minima di cui all'articolo 111b deve essere applicata per la prima volta. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
