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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione privatedel 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2016)1Se il margine di solvibilità richiesto risultante dai calcoli secondo gli articoli 27-29, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente, il nuovo margine di solvibilità richiesto corrisponde almeno a quello per l'anno precedente, moltiplicato per il quoziente ottenuto dal rapporto tra le riserve per sinistri in sospeso alla fine dell'ultimo esercizio e le riserve per sinistri in sospeso all'inizio dell'ultimo esercizio, ma almeno per 1. 2Nel calcolo delle riserve non viene considerata la riassicurazione. |