Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione privatedel 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2016) |
Art. 90 Case d'abitazione, edifici a uso commerciale e società immobiliari
1L'impresa di assicurazione computa case d'abitazione ed edifici a uso commerciale di sua proprietà al massimo al valore di mercato. La FINMA stabilisce la procedura di determinazione del valore di mercato. 2Nel caso delle società immobiliari nelle quali l'impresa di assicurazione detiene una partecipazione di oltre il 50 per cento, la FINMA fissa il valore computabile. Essa si fonda a tal fine sul valore di stima degli immobili esistenti e tiene conto di eventuali impegni. |