Ordinanza
|
|
Art. 100 Principio
1 Le imprese di assicurazione possono impiegare strumenti finanziari derivati solo per diminuire i rischi sugli investimenti di capitale o sugli impegni nei confronti degli assicurati oppure per gestire in modo efficiente gli investimenti di capitale. 2 Tutti gli impegni che possono risultare dalle transazioni finanziarie derivate devono essere coperti. |
