Ordinanza
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Art. 110 Titoli e strumenti finanziari derivati
1 Le imprese di assicurazione svizzere possono esporre a bilancio i titoli a interesse fisso, espressi in una valuta determinata e rimborsabili a una data prestabilita o che possono essere ammortizzati, al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento dei costi secondo l’articolo 89. I prodotti strutturati analogamente a titoli a interesse fisso o a combinazioni di strumenti finanziari devono essere messi a bilancio al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento. 2 Nel caso di certificati di fondi a investitore unico secondo l’articolo 82 capoverso 2, gli investimenti diretti del patrimonio del fondo vengono messi a bilancio secondo le disposizioni del presente articolo. 3 …83 4 Con l’approvazione della FINMA, le imprese di assicurazione possono stimare secondo le prescrizioni vigenti nei singoli Paesi i titoli riguardanti i campi di attività all’estero. 5 Gli investimenti che servono alla garanzia dei contratti assicurativi nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2 devono figurare nel bilancio al valore di mercato.84 6 Gli strumenti finanziari derivati non scaduti alla chiusura dei conti possono:
83 Abrogato dal n. I dell’O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
