Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
del 9 novembre 2005 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 179Statistiche
1 Le imprese di assicurazione forniscono ogni anno a un ufficio di statistica designato dalla FINMA i dati sull’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.
2 Sulla base di questi dati e delle istruzioni della FINMA, l’ufficio mette a punto una statistica che dà informazioni affidabili sulla situazione globale dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In essa sono contenute in particolare indicazioni in merito ai premi, al costo complessivo dei sinistri (pagamenti effettuati e riserve necessarie per sinistri futuri, suddivisi per anno di statistica), alla somma di assicurazione e ai sinistri che hanno determinato l’applicazione di una limitazione della prestazione di cui all’articolo 176.
3 Le persone incaricate dell’elaborazione della statistica dei danni causati dagli elementi naturali sottostanno all’obbligo di discrezione. In particolare esse non sono autorizzate a rendere noti a terzi i dati statistici delle singole imprese di assicurazione.