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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
del 9 novembre 2005 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 91Strumenti finanziari derivati
1 Gli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettera i possono essere computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato.
2 Nel caso di strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 79 capoverso 2 la FINMA stabilisce il valore computabile.
3 La compensazione (netting) di tutte le operazioni sui derivati stipulate in un contratto quadro è ammessa solo se tale contratto quadro è stipulato separatamente per ogni singolo patrimonio vincolato. Le voci negative che sorgono da tali contratti devono essere dedotte dal patrimonio vincolato. La FINMA può imporre regole per la strutturazione dei contratti quadro.