Ordinanza
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Art. 91a Costituzione di garanzie 75
1 Per la conclusione di operazioni in derivati è ammesso costituire le garanzie con elementi patrimoniali del patrimonio vincolato. Ciò vale sia per i margini iniziali sia per i margini di variazione. 2 Le garanzie possono essere costituite sotto forma di un pegno regolare o di un pegno irregolare secondo il diritto svizzero o un diritto a esso comparabile se:
3 La FINMA disciplina i dettagli riguardanti l’attribuzione e il computo di simili elementi patrimoniali. Essa può limitare la costituzione di garanzie o autorizzare eccezioni in casi motivati. 75 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
