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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
del 9 novembre 2005 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 93Altri elementi
1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato.
2 Tutti gli altri elementi, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare e i depositi a termine, sono valutati al massimo al valore nominale, tenuto conto della loro sicurezza e del loro reddito.