Ordinanza
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Art. 98 Rischi operativi
1 L’impresa di assicurazione è responsabile per la registrazione e la valutazione dei rischi operativi. 2 La FINMA discute periodicamente i risultati di tale valutazione con l’impresa di assicurazione. 3 Per facilitare l’autovalutazione essa può consegnare dei questionari, che sono da compilare e rispedire, corredati della firma della direzione, entro tre mesi dopo la chiusura annuale. 4 Qualora l’autovalutazione evidenziasse rischi che potrebbero portare a un’insufficiente solvibilità, la FINMA può aumentare l’attività di controllo presso l’impresa di assicurazione.81 5 L’impresa di assicurazione raccoglie e analizza i dati riguardanti i danni derivanti dai rischi operativi. 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
