Ordinanza
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Art. 43 Scenari
(art. 9a e 9b LSA) 1La FINMA definisce eventi ipotetici oppure combinazioni di eventi (scenari predefiniti) che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento con una determinata probabilità e che in una determinata misura influiscono sfavorevolmente su alcune imprese di assicurazione. 2In caso di situazioni di rischio particolari, l’impresa di assicurazione deve adeguare gli scenari predefiniti interessati e motivare la sua decisione. 3L’impresa di assicurazione deve definire scenari propri che tengono conto della sua situazione di rischio individuale e della relativa copertura tramite il modello utilizzato. Deve essere tenuto conto segnatamente degli eventi estremi, in particolare quelli che interessano più categorie di rischio, e delle concentrazioni dei rischi. 4Si verifica una concentrazione dei rischi quando un singolo possibile evento o più eventi concomitanti possono generare, eventualmente a causa di effetti successivi, un cambiamento sostanziale del quoziente SST. 5Le imprese di assicurazione devono determinare gli effetti degli scenari predefiniti e degli scenari propri sul capitale sopportante i rischi alla fine dei 12 mesi successivi alla data di riferimento e tenere adeguatamente conto dei risultati nella gestione dei rischi. 6Se il modello utilizzato non rappresenta a sufficienza gli scenari, questi ultimi devono essere considerati nel capitale previsto. 7La FINMA stabilisce come gli scenari debbano essere eventualmente considerati nel capitale previsto, segnatamente mediante aggregazione, adeguamento del modello o maggiorazioni sul capitale previsto. |
