Ordinanza
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Art. 52 Misure generali
(art. 9b LSA) 1Le imprese di assicurazione devono sottoporre all’approvazione della FINMA, prima dell’attuazione, le azioni rilevanti ai fini della solvibilità, se immediatamente dopo la loro attuazione rischiano di non si collocarsi nella zona verde. Tra queste rientrano segnatamente i deflussi di fondi quali distribuzioni di dividendi e rimborsi di capitale, il riscatto di coperture di riassicurazione passive, il riscatto volontario di prestiti propri, i processi interni al gruppo, comprese le transazioni, e la distribuzione di eccedenze agli assicurati. 2Se un’impresa di assicurazione si colloca nella zona gialla, la FINMA può applicare, mediante una valutazione appropriata del singolo caso, tutte le misure di protezione di cui all’articolo 51 LSA che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati dell’impresa di assicurazione, in particolare la sospensione della stipulazione di nuovi contratti e la liquidazione ordinata del portafoglio assicurativo esistente. 3Se entra nella zona rossa e non è in grado di sottoporre alla FINMA misure urgenti che, in modo immediatamente riconoscibile per quest’ultima, le consentano di uscire dalla zona rossa in tempi brevi, un’impresa di assicurazione non può più stipulare nuovi contratti di assicurazione e viene liquidata. La FINMA adotta le misure necessarie di cui all’articolo 51 LSA. 4La FINMA può revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 37 LFINMA47 alle imprese di assicurazione che si collocano nella zona rossa. 5In casi motivati, la FINMA può ammettere eccezioni alle disposizioni di cui al capoverso 3. Al riguardo sono determinanti in particolare l’effettivo livello di protezione degli assicurati e la disponibilità e l’efficacia delle misure. |
