Ordinanza
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Art. 53 Piano di misure
(art. 9b LSA) 1Un’impresa di assicurazione che entra nella zona gialla deve sottoporre alla FINMA per approvazione, entro due mesi, un piano di misure basato su ipotesi realistiche. Al riguardo, l’impresa di assicurazione deve tenere conto di un eventuale piano di stabilizzazione secondo l’articolo 22a LSA. 2Il piano di misure deve adempiere i seguenti requisiti:
3Durante il periodo di validità del piano di misure l’impresa di assicurazione sottopone alla FINMA per approvazione un piano aggiornato se è necessario per il conseguimento degli obiettivi di riferimento. 4La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione concernenti il piano di misure e stabilire nel singolo caso elementi del piano di misure. 5Se l’impresa di assicurazione non elabora un piano di misure approvato dalla FINMA o se gli obiettivi di riferimento definiti nel piano di misure si rivelano irraggiungibili, la FINMA adotta misure secondo l’articolo 51 LSA. |
