Ordinanza
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Art. 54
1 L’impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche. 2 Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie. 3 Nel piano d’esercizio l’impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali. 4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e entità delle riserve tecniche. 4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche. |
