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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Art. 11
1 Il fondo d’organizzazione corrisponde di regola al 20 per cento del capitale minimo. Esso può essere impiegato per scopi diversi da quelli menzionati nell’articolo 10 capoverso 1 LSA al più presto tre anni dopo essere stato costituito e solo d’intesa con la FINMA.
2 Per le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo assicurativo C3, il fondo d’organizzazione ammonta almeno a 300 000 franchi.
3 La FINMA può esigere l’aumento o la ricostituzione del fondo d’organizzazione, qualora il conto annuale dovesse presentare una perdita o l’impresa di assicurazione pianificasse un’estensione straordinaria della sua attività.