Ordinanza
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Art. 132 Clausola di adeguamento dei premi
1 L’impresa di assicurazione può adeguare i premi del contratto di assicurazione sulla vita a nuove situazioni solo se ciò è espressamente previsto nelle basi contrattuali. 2 Essa non può prevedere clausole che sopprimano la garanzia della tariffa. 3 Essa non può prevedere adeguamenti per rendite in corso. 4 Possono essere effettuati adeguamenti dei premi unicamente se i rapporti alla base del calcolo dei premi hanno subito sensibili modifiche. |
