Ordinanza
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Art. 155 Restituzione di riserve di senescenza 173
(art. 16 LSA) 1 L’impresa di assicurazione tenuta a costituire riserve di senescenza può prevedere la restituzione all’assicurato di una parte adeguata delle stesse in caso di scioglimento anticipato del contratto. 2 L’impresa di assicurazione deve presentare alla FINMA per approvazione un piano per la restituzione di una parte delle riserve di senescenza. Tale piano deve contenere in particolare le basi di calcolo dei valori di liquidazione. Le disposizioni concernenti il valore di liquidazione devono essere inserite nelle condizioni generali di assicurazione. 3 I valori di liquidazione sono approvati alle seguenti condizioni:
4 Le riserve tecniche devono coprire in qualsiasi momento i valori di liquidazione. 5 L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito all’ammontare del valore di liquidazione:
173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |