Ordinanza
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Art. 156 Portafogli chiusi
1 Se l’impresa di assicurazione non aggiunge più contratti d’assicurazione al portafoglio assicurativo (portafoglio chiuso), gli stipulanti di tale portafoglio possono concludere, in sostituzione del contratto in vigore, un contratto d’assicurazione, per quanto possibile equivalente, integrato in un portafoglio aperto dell’impresa di assicurazione o di un’impresa di assicurazione appartenente allo stesso gruppo, purché l’impresa di assicurazione, rispettivamente il gruppo, abbia un simile portafoglio aperto. 2 L’impresa di assicurazione deve informare senza indugio gli stipulanti su questo diritto come pure su portafogli aperti con coperture assicurative equivalenti. 3 Per il passaggio al nuovo contratto d’assicurazione sono determinanti l’età e lo stato di salute dello stipulante alla conclusione del contratto d’assicurazione in corso. |