(art. 14a, 44 cpv. 1 lett. b, 45a cpv. 3 e 45b LSA)
1 I seguenti comportamenti o fatti sono in ogni caso inammissibili a causa di conflitti di interessi:
- a.
- se intermediari assicurativi non vincolati:
- 1.
- collaborano o hanno altri accordi con un’impresa di assicurazione che pregiudicano la loro libertà di lavorare anche per altre imprese di assicurazione,
- 2.
- partecipano direttamente o indirettamente con più del 10 per cento al capitale sociale di un’impresa di assicurazione;
- b.
- se intermediari assicurativi non vincolati o persone incaricate dell’amministrazione e della gestione nonché persone che partecipano direttamente o indirettamente con più del 10 per cento a un intermediario assicurativo non vincolato:
- 1.
- occupano una funzione dirigenziale in un’impresa di assicurazione,
- 2.
- possono influenzare in altro modo l’andamento degli affari di un’impresa di assicurazione;
- c.
- se un’impresa di assicurazione partecipa direttamente o indirettamente con più del 10 per cento al capitale sociale di un intermediario assicurativo non vincolato;
- d.
- se un’impresa di assicurazione o persone incaricate dell’amministrazione e della gestione nonché persone che partecipano direttamente o indirettamente con più del 10 per cento all’impresa di assicurazione:
- 1.
- occupano una funzione dirigenziale presso un intermediario assicurativo non vincolato, oppure
- 2.
- possono influenzare in altro modo l’andamento degli affari di un intermediario assicurativo non vincolato.
2 La comunicazione di conflitti di interessi da parte degli intermediari assicurativi è retta per analogia dall’articolo 14c.