(art. 41 cpv. 2 lett. d, cpv. 4 e art. 46 cpv. 1 lett. b LSA)
1 Per la copertura della loro responsabilità civile derivante dalla violazione dell’obbligo di diligenza professionale, gli intermediari assicurativi devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale per danni patrimoniali.
2 Questo obbligo non sussiste se un terzo ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale nella cui copertura è incluso l’intermediario assicurativo.
3 La somma assicurata a copertura di tutti i sinistri di un anno deve ammontare ad almeno 2 milioni di franchi. Per gli intermediari assicurativi i cui dipendenti operano per loro in qualità di intermediari di contratti di assicurazione, la somma assicurata ammonta almeno ai seguenti importi:
- a.
- da due a quattro dipendenti, 3 milioni di franchi;
- b.
- da cinque a otto dipendenti, 4 milioni di franchi;
- c.
- per oltre otto dipendenti, 5 milioni di franchi.
4 Se l’utilizzo di sistemi informatici o di altri mezzi elettronici nell’attività di intermediazione assicurativa comporta un incremento dei contratti di assicurazione che corrisponderebbe all’aumento di un dato numero di dipendenti, la somma assicurata deve essere adeguata conformemente al capoverso 3 lettere a–c.
5 L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve essere stipulata presso un’impresa di assicurazione assoggettata alla LSA e deve avere un termine ordinario di disdetta di almeno tre mesi.
6 Essa deve coprire anche i danni che vengono fatti valere entro cinque anni dalla scadenza del contratto di assicurazione:
- a.
- se sono stati causati durante il periodo di validità dello stesso; e
- b.
- se non sussiste un obbligo equivalente di fornire prestazioni derivante da un altro contratto di assicurazione.
7 Al posto di un’assicurazione di responsabilità civile professionale l’intermediario assicurativo può fornire una garanzia finanziaria equivalente. La FINMA decide nel singolo caso quali garanzie finanziarie siano da considerare equivalenti.