Ordinanza
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Art. 1b Principi della sorveglianza 9
(art. 1 cpv. 2 LSA) 1Per la sorveglianza secondo la presente ordinanza l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) considera in particolare:
2La FINMA suddivide le imprese di assicurazione nelle categorie di cui all’allegato 2 sulla base del totale di bilancio conformemente al bilancio statutario. 3La FINMA può assegnare a una categoria immediatamente superiore o immediatamente inferiore un’impresa di assicurazione con un totale di bilancio al limite di un’altra categoria, se ciò è giustificato dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa di assicurazione. 9 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
