1Per la sorveglianza secondo la presente ordinanza l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) considera in particolare:
a.
la necessità di tutelare gli assicurati;
b.
i rischi ai quali sono esposte le imprese di assicurazione;
c.
le dimensioni nonché la complessità operativa e organizzativa delle imprese di assicurazione.
2La FINMA suddivide le imprese di assicurazione nelle categorie di cui all’allegato 2 sulla base del totale di bilancio conformemente al bilancio statutario.
3La FINMA può assegnare a una categoria immediatamente superiore o immediatamente inferiore un’impresa di assicurazione con un totale di bilancio al limite di un’altra categoria, se ciò è giustificato dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa di assicurazione.
9 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).