Ordinanza
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Art. 26 Valutazione degli attivi
(art. 9a LSA) 1Il valore di mercato degli attivi è affidabile se:
2Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, l’adeguatezza dei prezzi di transazione osservati è plausibilizzata. 3Il valore conforme al mercato degli attivi calcolato tramite modelli di valutazione corrisponde al prezzo al quale partner commerciali indipendenti, esperti e disponibili a un rapporto contrattuale acquisterebbero o venderebbero gli attivi. |
