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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Art. 26Valutazione degli attivi
(art. 9a LSA)
1Il valore di mercato degli attivi è affidabile se:
a.
è realizzato un numero sufficiente di transazioni tra partner commerciali esperti e indipendenti; o
b.
un numero sufficiente di società di intermediazione mobiliare o di broker, in qualità di partner commerciali, offre prezzi per concludere un’operazione per volumi consistenti.
2Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, l’adeguatezza dei prezzi di transazione osservati è plausibilizzata.
3Il valore conforme al mercato degli attivi calcolato tramite modelli di valutazione corrisponde al prezzo al quale partner commerciali indipendenti, esperti e disponibili a un rapporto contrattuale acquisterebbero o venderebbero gli attivi.