Ordinanza
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Art. 4 Autorizzazione in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni
1 La FINMA23 rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 LSA, se è garantita la protezione degli assicurati, in particolare dai rischi d’insolvenza dell’impresa di assicurazione assuntrice e dagli abusi. 2 In caso di fusioni, scissioni e trasformazioni, le imprese interessate devono assicurarsi che i contratti di assicurazione siano mantenuti invariati. 3 La richiesta dell’iscrizione di fusioni, scissioni e trasformazioni nel registro di commercio può essere fatta solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione. 4 Se le fusioni, le scissioni o le trasformazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LSA sono state iscritte nel registro di commercio senza l’autorizzazione della FINMA, questa dispone, a spese delle società interessate, i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione legale. 23 Nuova espressione giusta l’all. n. 11 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085363). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
