Ordinanza
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Art. 5c Attività non connesse con l’attività assicurativa 28
(art. 11 cpv. 1 lett. b LSA) 1La FINMA può autorizzare l’esercizio di attività non connesse con l’attività assicurativa purché:
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali. 28 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
