Ordinanza
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Art. 74 Copertura
1 L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79). 2 Se accerta un’insufficienza di copertura, l’impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione. |
