Ordinanza
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Art. 76 Costituzione 70
(art. 17 e 20 LSA) 1L’impresa di assicurazione deve costituire il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Al riguardo applica il principio della prudenza imprenditoriale di cui all’articolo 69a. 2Deve elaborare e definire tali elementi patrimoniali in modo tale da poter dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. L’uso e la realizzabilità degli elementi del patrimonio vincolato a favore degli assicurati devono essere garantiti. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
