Ordinanza
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Art. 76a Elementi patrimoniali garantiti 71
(art. 17 e 20 LSA) 1Gli elementi patrimoniali garantiti e la garanzia a loro copertura sono considerati come un’unità ai fini del patrimonio vincolato. Qualora un elemento patrimoniale sia attribuito a un patrimonio vincolato, anche la garanzia deve essergli attribuita. 2Diversi patrimoni vincolati devono essere separati per contratto in modo tale da escludere in qualsiasi momento una compensazione tra elementi dei patrimoni vincolati o tra un patrimonio vincolato e un patrimonio libero. 3La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione. 71 Introdotto dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
