Ordinanza
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Art. 77 Patrimoni vincolati separati 72
1 Un patrimonio vincolato separato ciascuno deve essere costituito in particolare per:
2 L’impresa di assicurazione può costituire ulteriori patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, segnatamente per:
3 La FINMA può ordinare la costituzione di patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, se ciò è necessario alla garanzia delle pretese derivanti dai relativi contratti assicurativi. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
