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Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Art. 78Amministrazione degli investimenti
1 L’impresa di assicurazione dispone di:
a.
una strategia di investimento;
b.
un regolamento d’investimento che garantisce l’osservanza dei principi per gli investimenti di cui all’articolo 76;
c.
misure organizzative che assicurano che le persone incaricate dell’amministrazione e del controllo dispongono delle conoscenze necessarie per questi compiti;
d.
una gestione del rischio adeguata al volume degli affari e alla complessità degli investimenti.
2 La direzione stabilisce la strategia d’investimento e la presenta al consiglio d’amministrazione per approvazione.