1 Su richiesta di un’impresa di assicurazione, la FINMA può approvare un elenco di elementi idonei all’attribuzione al patrimonio vincolato.
2Se l’impresa di assicurazione non dispone di un elenco approvato dalla FINMA, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato:
a.
contanti, depositi con scadenza fino a un anno e investimenti sul mercato monetario presso banche dotate di sufficiente solvibilità;
b.
prestiti obbligazionari di debitori dotati di sufficiente solvibilità e in considerazione del loro rango, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine;
c.
azioni, buoni di godimento e di partecipazione o quote di società cooperative e titoli analoghi, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine;
d.
case d’abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, direttamente di proprietà dell’impresa di assicurazione;
e.
strumenti finanziari derivati se servono a garanzia degli elementi del corrispondente patrimonio vincolato;
f.
quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se:
1.
possono essere alienati in qualsiasi momento,
2.
l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–e, e
3.
la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere o estere opportune.
3Gli investimenti interni al gruppo non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. La FINMA può ammettere eccezioni se la sicurezza del patrimonio vincolato non è compromessa.
4La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione in merito agli elementi ammessi.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).